La rivoluzione dei rifiuti

La rivoluzione dei rifiuti

La rivoluzione dei rifiuti

Il decreto legislativo 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, modifica il D.Lgs 152/2006 recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852.

Rifiuti Urbani

Il Decreto modifica alcune definizioni, in particolare si richiama l’attenzione sulla nuova definizione di rifiuti urbani.
In base a questa nuova definizione moltissimi rifiuti da speciali diventano urbani per legge. Si precisa tuttavia che la definizione di rifiuti urbani rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.

Inoltre, l’art 198 sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Si precisa che tali disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021

A partire dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (allegati che, al pari della nuova definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter dell’articolo 183, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021), nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa. Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

Registro cronologico di carico e scarico
Fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l’art. 188-bis, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. Viene modificato invece l’obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni. Viene specificato inoltre che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento (quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero).
Evidenziamo che attualmente tale annotazione non è prevista nella modulistica ad oggi a disposizione, in quanto riguarda esclusivamente i rifiuti e pertanto – salvo prescrizione specifica contenuta all’interno dell’autorizzazione – il registro vigente non prevede (e non consente) di annotare ciò che NON riguarda i rifiuti.

Responsabilità del produttore

Viene riformato il sistema di responsabilità estesa del produttore.
La responsabilità del produttore viene estesa a “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti” e si traduce in nuove misure per “incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità”.

Viene inoltre istituito un “Registro nazionale dei produttori” la cui operatività è subordinata ad un prossimo decreto attuativo.

Operativamente torna la necessità di  dimostrare l’effettivo smaltimento dei rifiuti , nello specifico il Decreto stabilisce che “nel  caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati  alle operazioni   di   raggruppamento,   ricondizionamento   e    deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15,  la  responsabilità  dei  produttori  dei rifiuti per il corretto  smaltimento  è  esclusa  a  condizione  che questi  ultimi,  oltre  al  formulario  di  identificazione   abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai  sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino:  i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti  trattate  la  tipologia  di  operazione  di   smaltimento   effettuata.”

Sui contenuti e la forma di questa Attestazione e sui tempi in cui la stessa debba essere inviata al produttore nulla è stato indicato, tuttavia per gli impianti autorizzati in D15 si tratta di un adempimento già operativo dal 26 di settembre.

Sono esonerati dall’obbligo di tenuta le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma8 (cat. 2 bis dell’albo), nonché, novità, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti  (In vigore dal 26/09/2020 – ma necessita di chiarimenti su cosa si intende per “dipendenti”).
Inoltre, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, dell’Associazione di Categoria che provvede ad annotare i dati con CADENZA MENSILE.

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